La ripresa degli ammortamenti su partecipazioni secondo l’art. 62 cpv. 4 LIFD

Vorpe, Samuele (2022) La ripresa degli ammortamenti su partecipazioni secondo l’art. 62 cpv. 4 LIFD. Novità Fiscali, 2022 (3). pp. 175-186. ISSN 2235-4565

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Abstract

Sentenza TF n. 2C_132/2020 del 26 novembre 2020; A. SA contro Amministrazione cantonale delle imposte del Canton Ginevra. Secondo il Tribunale federale, la ricorrente non è riuscita a dimostrare la giustificazione commerciale dell’ammortamento annuale effettuato nel 2011 e 2012. L'autorità fiscale ha, quindi, il diritto di aggiungere questi ammortamenti all’utile imponibile determinato in base all’art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD. Inoltre, ai sensi dell'art. 62 cpv. 4 LIFD, l’autorità fiscale ha il diritto di aggiungere all’utile 2011 della ricorrente l’importo corrispondente all’ammontare del “fondo d’ammortamento” indicato nel bilancio della società, costituito con l’ammortamento annuale e con gli ammortamenti cumulati. L’art. 62 cpv. 4 LIFD rappresenta una norma fiscale correttiva che permette all’autorità di discostarsi dal bilancio commerciale e porta ad un aumento dell’utile imponibile indipendentemente da qualsiasi rivalutazione o cessione delle partecipazioni da parte della società. L’art. 62 cpv. 4 LIFD consente una nuova valutazione e la ripresa degli ammortamenti e delle rettifiche di valore anteriori al periodo fiscale in esame, che erano stati accettati dall’autorità fiscale, nella misura in cui si riferiscono a delle partecipazioni qualificate e non sono più giustificati dall’uso commerciale. In definitiva, l’autorità fiscale ha il diritto di includere nell’utile 2011 della ricorrente un importo corrispondente allo scioglimento degli ammortamenti dal 2005 al 2010 in virtù dell’art. 62 cpv. 4 LIFD.

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