Il problema dei bassi valori di stima nella ripartizione fiscale intercantonale

Vorpe, Samuele (2022) Il problema dei bassi valori di stima nella ripartizione fiscale intercantonale. Novità Fiscali, 2022 (1). pp. 55-63. ISSN 2235-4565

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Abstract

Sentenza TF n. 2C_401/2020 del 28 luglio 2021. L’associazione A. possiede immobili in 19 Cantoni svizzeri e contesta la ripartizione del capitale (in particolare in relazione agli immobili che rappresentano un investimento di capitale). Nel caso di un ricorso per violazione del divieto di doppia imposizione intercantonale non è necessario che il contribuente presenti già un ricorso in un Cantone del quale considera errato il metodo di ripartizione. È, infatti, sufficiente che egli contesti l’ultimo accertamento in ordine di tempo, che rende effettiva la doppia imposizione, anche se di principio sarebbe d’accordo con il metodo utilizzato da questo Cantone. Le associazioni, pur essendo parificate alle persone giuridiche, pagano l’imposta sul capitale sulla sostanza netta determinata secondo le disposizioni applicabili alle persone fisiche e non sul capitale proprio maggiorato delle riserve occulte tassate (art. 29 cpv. 2 lett. c LAID). Per la ripartizione proporzionale dei debiti, gli attivi e, in particolare gli immobili, devono essere valutati da tutti i Cantoni secondo regole uniformi (mediante i fattori di ripartizione). Per quanto riguarda il Canton Basilea Campagna (che ha un valore di ripartizione del 260% secondo la Circolare CSI n. 22), è decisamente dubbio che il valore di stima utilizzato rientri ancora nel margine di apprezzamento concesso ai Cantoni dall’art. 14 cpv. 1 LAID. Se nel Canton Basilea Campagna, dopo la ripartizione dei debiti sulla base dei valori di ripartizione, si crea un’eccedenza di debiti a causa della bassa valutazione, gli altri Cantoni non possono essere obbligati ad accollarsela. Il ricorso del contribuente è, quindi, accolto nella misura in cui tutti i Cantoni dovranno procedere ad una nuova tassazione.

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