I presupposti che configurano una liquidazione parziale indiretta

Vorpe, Samuele (2020) I presupposti che configurano una liquidazione parziale indiretta. Novità Fiscali, 2020 (8). pp. 530-534. ISSN 2235-4565

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Abstract

Sentenza TF 2C_703/2018 del 28 marzo 2019, A. contro Servizio cantonale delle contribuzioni del Canton Vallese, verifica dei presupposti cumulativi che configurano una liquidazione parziale indiretta (artt. 20a LIFD, art. 7a LAID). La controversia decisa dal Tribunale federale riguarda la vendita di azioni facenti parte della sostanza mobiliare privata ad una società di capitale da parte degli eredi in un’azione coordinata. La vendita è stata considerata come una liquidazione parziale indiretta da parte dell’autorità cantonale vallesana. Il Tribunale federale ha dovuto, pertanto, esaminare se le condizioni che configurano una liquidazione parziale indiretta erano date nel caso in specie, segnatamente: (1) la detenzione da parte del venditore, o di più partecipanti che agiscono in comune, di una partecipazione di almeno il 20% detenuta nella sostanza privata; (2) il trasferimento della partecipazione nella sostanza commerciale dell’acquirente;(3) la distribuzione, nei cinque anni dopo la vendita, della sostanza non necessaria all’esercizio aziendale già esistente al momento della vendita e suscettibile di essere distribuita secondo il diritto commerciale; (4) la partecipazione del venditore all’operazione. Nel caso concreto, il Tribunale federale, dopo aver passato in rassegna ciascuna delle quattro condizioni, è giunto alla conclusione che l’ultima, soggettiva, non fosse data, per cui la transazione configura una liquidazione parziale indiretta. L’autorità, infatti, non è riuscita a provare che il venditore sapesse, o fosse tenuto a sapere, che il prezzo d’acquisto sarebbe stato finanziato con dei fondi prelevati dalla società e che tali fondi non sarebbero mai stati rimborsati. In caso di vendita comune, come nel caso in specie, la condizione della collaborazione dev’essere valutata separatamente per ogni singolo venditore trattandosi di “condizione soggettiva”. Determinare ciò che una persona sa o avrebbe dovuto sapere è una questione di fatto. Determinare gli elementi sui quali deve basarsi la collaborazione dell’autore affinché nascano le conseguenze giuridiche previste dalla legge è invece una questione di diritto. Conviene ricordare che il solo fatto di vendere delle azioni di una società che possiede della sostanza non necessaria all’esercizio aziendale e suscettibile di essere distribuita secondo il diritto commerciale non è, in sè, sufficiente per a desumere la realizzazione della condizione soggettiva in capo venditore. Secondo il Tribunale federale, la decisione impugnata si fondava su elementi non pertinenti per sostenere la collaborazione (reale o fittizia) della ricorrente.

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