Il Tribunale federale dà luce verde al limite della deduzione per spese di trasporto del Canton Ginevra

Vorpe, Samuele (2018) Il Tribunale federale dà luce verde al limite della deduzione per spese di trasporto del Canton Ginevra. Novità Fiscali (11). pp. 498-507. ISSN 2235-4565

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Abstract

Sentenza TF n. 2C_735/2017 del 6 febbraio 2018, Legge tributaria del Canton Ginevra – controllo astratto delle norme; imposizione dei quasi-residenti; spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro per contribuenti che svolgono un'attività lucrativa dipendente. L'Alta Corte, con la sentenza del 6 febbraio 2018, ha respinto un ricorso depositato da una contribuente cd. “quasi-residente” contro la Legge 11685 del Canton Ginevra, del 17 dicembre 2015, che prevede un tetto massimo deducibile di fr. 500 per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro. Questa legge, adottata dal Gran Consiglio e, in seguito, dal Popolo ginevrino, ha potuto, quindi, entrare regolarmente in vigore. Nello specifico, questa ha trovato applicazione a partire dall’anno fiscale 2017. Con questa decisione, il Tribunale federale ha confermato la sentenza emanata dalla Camera costituzionale della Corte di giustizia del Canton Ginevra il 3 agosto 2017. Quest'ultima aveva concluso che la Legge 11685 non poteva considerarsi discriminatoria né un ostacolo alla libera circolazione delle persone. Tuttavia, aveva rilevato come il divieto di retroattività delle leggi fiscali impediva alla Legge 11685 di esplicare i suoi effetti già a partire dal 1° gennaio 2016 – come inizialmente previsto – accogliendo, quindi, il ricorso solo parzialmente. Nella sua sentenza, il Tribunale federale ha confermato le conclusioni a cui è giunta la Corte di giustizia ginevrina. Il limite alla deduzione per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro può, quindi, trovare applicazione a partire dall’anno fiscale 2017. Ne consegue che i contribuenti, che hanno presentato la dichiarazione per l'anno 2017, hanno dovuto considerare il tetto massimo deducibile di fr. 500, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 cpv. 1 LAID, mentre coloro che avevano già presentato la loro dichiarazione, riportando delle spese di trasporto superiori a tale importo, hanno dovuto subire una correzione da parte dell'Amministrazione fiscale. Si rileva, infine, che i contribuenti imposti alla fonte, che desiderano ottenere lo statuto di “quasi-residente”, saranno tenuti ad esaminare la loro situazione anche alla luce del nuovo tetto massimo deducibile per le spese di trasporto per attività lucrativa di fr. 500. (cfr. Service communication et information, République et Canton de Genève, Communiqué de presse du département des finances, Ginevra, 15 febbraio 2018, in: https://www.ge.ch/document/7256/ telecharger [consultato il 06.11.2018])(traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli).

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