L’imposizione degli istituti finanziari svizzeri in Italia e le conseguenze fiscali in Svizzera

Amaddeo, Francesca and Vorpe, Samuele and Molo, Giovanni (2023) L’imposizione degli istituti finanziari svizzeri in Italia e le conseguenze fiscali in Svizzera. Novit� Fiscali (4). pp. 229-263. ISSN 2235-4565

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Abstract

Il presente contributo ha lo scopo di fornire un’analisi giuridica del trattamento fiscale applicato, negli ultimi anni, da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di diversi istituti finanziari svizzeri operanti in Italia. Le decisioni dell’Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto di assoggettare a tassazione gli istituti finanziari svizzeri attivi sul territorio italiano, impattano principalmente sull’imposizione degli interessi, sull’imposizione di una presunta stabile organizzazione personale in Italia, oltre che sulle sanzioni, di natura penale ed amministrativa, comminate agli istituti coinvolti, di concerto con la Procura della Repubblica competente. Sulla base delle informazioni tipizzate fornite dagli istituti finanziari coinvolti, si è ricostruito il quadro normativo applicabile, secondo un profilo interno svizzero, italiano ed internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Svizzera (CDI CH-ITA), al fine di vagliare i diversi scenari possibili tesi ad attenuare le conseguenze fiscali che colpiscono gli istituti finanziari svizzeri. L’imposizione degli interessi attivi percepiti da clientela italiana ha richiesto, in primo luogo, un’analisi delle norme italiane e internazionali applicabili al fine di evidenziare la modalità impositiva applicata da parte dell’Agenzia delle Entrate e la sua compatibilità con quanto stabilito dalla CDI CH-ITA, con particolare riferimento all’aliquota stabilita all’art. 11 par. 2, laddove si limita il prelievo dello Stato della fonte al 12,5%. Ciò ha consentito di estendere, in un secondo momento, la valutazione al possibile riconoscimento in Svizzera del computo delle imposte italiane dalle imposte svizzere riferite agli interessi e, in subordine, alla deducibilità di tali interessi dall’utile imponibile secondo le norme svizzere. Per quanto riguarda, invece, il contestato istituto della stabile organizzazione personale degli istituti finanziari svizzeri in Italia, si è proceduto dapprima ad un inquadramento della fattispecie a livello internazionale, secondo il Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni (M-OCSE) oggi vigente (ed. 2017). Esso, oggetto di un lungo iter evolutivo, al momento si compone di una serie di elementi, parzialmente ripresi dalla norma italiana oggetto di contestazione (art. 162 TUIR). Quest’ultima, infatti, estende notevolmente il concetto di stabile organizzazione personale, sia rispetto a quanto disposto dall’ordinamento svizzero (art. 51 cpv. 2 LIFD) sia, soprattutto, rispetto a quanto previsto dalla norma convenzionale applicabile, ossia l’art. 5 par. 4 CDI CH-ITA. Questa, infatti, ancorata ai principi contenuti nel M-OCSE (ed. 1963) e nel relativo Commentario, prevede dei requisiti che, in virtù della preminenza gerarchica delle norme internazionali su quelle di diritto interno, divergono da quelli accolti dalla norma italiana oggetto d’esame. Il mancato rispetto di obblighi dichiarativi ed adempimenti fiscali, contestato dall’Agenzia delle Entrate, è poi sfociato in sanzioni di natura sia amministrativa sia penale. Da una parte, l’omessa dichiarazione dei redditi imponibili in Italia, relativamente sia alla presunta stabile organizzazione personale sia agli interessi, ha comportato una sanzione pecuniaria, inquadrata nell’ordinamento come amministrativa, ma di natura essenzialmente penale; dall’altra, paralleli procedimenti penali hanno comportato la contestazione di illeciti amministrativi riconducibili al D.Lgs. n. 231/2001, ossia la disciplina italiana che consente la punibilità di condotte penalmente rilevanti in capo ad enti giuridici. Un’analisi della natura intrinseca delle sanzioni comminate a livello di diritto interno italiano, ha consentito di vagliarne la deducibilità dall’utile imponibile in Svizzera, secondo le condizioni previste dagli artt. 59 cpv. 3 LIFD e 25 cpv. 1ter LAID (ordre public e regola dell’Unzumutbarkeitsnachweis). Il quadro giuridico emerso dall’analisi condotta ha permesso di evidenziare talune incongruenze nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme con un conseguente aggravio finanziario (e non solo) in capo agli intermediari finanziari svizzeri che, ad oggi, hanno subito una doppia imposizione giuridica e, non trovandosi nella condizione di beneficiare del principio di certezza del diritto nelle fattispecie transazionali con l’Italia, segnatamente l’imposizione di interessi e la sussistenza di una stabile organizzazione di tipo personale, rischiano di incorrere nel medesimo rischio anche negli anni a venire. Si è, quindi, esaminato il tema della procedura amichevole, in senso stretto ed in senso ampio, di cui all’art. 26 CDI CH-ITA, quale soluzione chiave per arginare tale problematica inerente all’interpretazione e all’applicazione di norme convenzionali, non mancando di individuare i rimedi di diritto interno atti a tutelare i contribuenti oggetto di doppia imposizione internazionale, con particolare riferimento al riconoscimento del computo degli interessi, al riparto internazionale nell’imposizione degli utili prodotti da una potenziale stabile organizzazione in condizioni eccezionali, alla deducibilità delle imposte versate in Italia a fronte della contestata stabile organizzazione, nonché delle sanzioni comminate agli intermediari finanziari coinvolti. Sulla base del mandato del Parlamento federale, la Segreteria di Stato per le questioni finanziare internazionali (SFI) è stata incaricata di risolvere i dubbi interpretativi riguardanti gli artt. 5 e 11 CDI CH-ITA. Dall’esame di cui sopra, la situazione fiscale degli istituti finanziari deve essere risolta o attraverso l’avvio di una procedura amichevole da parte della SFI, come imposto dal Parlamento federale oppure, in via subordinata, tramite il computo delle imposte italiane prelevate sugli interessi dalle imposte svizzere degli istituti finanziari, sia per il passato che per il futuro, nonché l’esenzione unilaterale dei redditi attribuibili agli stabilimenti d’impresa personali in Italia o, in seconda battuta, con la deducibilità integrale dall’utile imponibile in Svizzera delle imposte e sanzioni italiane che hanno dovuto pagare gli istituti finanziari.

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