Il trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore

Vorpe, Samuele (2022) Il trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore. Rivista ticinese di diritto (II). pp. 575-602. ISSN 1661-0954

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Abstract

La Legge federale sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore, del 17 dicembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha introdotto delle nuove disposizioni tanto nella Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), quanto nella Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) allo scopo di disciplinare il trattamento fiscale delle partecipazioni conferite dal datore di lavoro ai suoi dipendenti. In particolare, la legge federale si occupa di rispondere a tre questioni essenziali riguardanti le partecipazioni di collaboratore: (i) la qualifica del vantaggio valutabile in denaro, (ii) il momento della sua realizzazione e (iii) la determinazione della sua base imponibile. Lo scopo di questa legge federale è soprattutto quello di ristabilire la certezza del diritto in materia di imposizione delle prestazioni valutabili in denaro provenienti dalle partecipazioni di collaboratore, segnatamente per quanto attiene alle opzioni dei collaboratori che, con il passare del tempo, hanno acquisito sempre più importanza come parte integrante del salario percepito dai collaboratori. Da un profilo fiscale, mancando una norma specifica sul trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore, si sono sviluppate diverse prassi, tanto a livello federale, quanto a livello dei Cantoni, in parte riprese con la legge federale. Ai fini dell’imposta federale diretta, all’art. 17 LIFD che disciplina l’imposizione dei redditi da attività lucrativa dipendente, sono stati aggiunti gli artt. da 17a a 17d LIFD, rispettivamente l’art. 97a LIFD, disposizioni che si occupano di regolare l’imposizione delle partecipazioni da collaborazione. Ai fini delle imposte cantonali, agli artt. 7 e 14 LAID (norme generali) sono stati aggiunti con riferimento alle partecipazioni di collaboratore gli artt. da 7c a 7f LAID (imposta sul reddito), rispettivamente l’art. 14a LAID (imposta sulla sostanza). Si è, dunque, creata una regolamentazione uniforme in tutti i Cantoni, i quali hanno dovuto adeguare le loro legislazioni fiscali per conformarsi alla LAID, come stabilito dall’art. 72m, con effetto al 1° gennaio 2013. Per il Canton Ticino si tratta, in particolare, degli artt. da 16a a 16d, dell’art. 45a e dell’art. 117 della Legge tributaria del Canton Ticino (LT; RL 640.100). Il legislatore federale ha inoltre introdotto un obbligo in capo ai datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti,sui dati necessari per la relativa tassazione (art. 129 cpv. 1 lett. d LIFD; art. 45 lett. e LAID; art. 203 cpv. 1 lett. d LT)7. Infatti, le autorità fiscali dipendono dalle informazioni fornite dai datori di lavoro per poter imporre le partecipazioni di collaboratori. Sulla base di quest’obbligo di legge, il Consiglio federale ha, quindi, adottato il 27 giugno 2012 un’ordinanza federale (Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore [OParC; RS 642.115.325.1]). In questo contributo verranno spiegate le diverse disposizioni introdotte dal legislatore federale, riprese anche dai legislatori cantonali, facendo riferimento alla LIFD e alla LT.

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