I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario

Vorpe, Samuele (2021) I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario. Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana. ISBN 978-88-8191-592-7

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Abstract

Questa pubblicazione intende approfondire le normative tributarie applicabili in Svizzera e in Italia che disciplinano le tassazioni privilegiate applicabili a persone fisiche che soddisfino determinate condizioni. In Svizzera questo istituto conosce una lunga tradizione, mentre in Italia è di recente attuazione. In Svizzera, le persone che beneficiano di questa particolare forma di tassazione, che esula dalle regole ordinarie, hanno la possibilità di essere tassate sulla base del loro tenore di vita, senza dover dichiarare i redditi e i capitali di fonte estera. Per poter accedere a tale privilegio, oltre ad essere assoggettati alle imposte per la prima volta (o dopo un’assenza di almeno dieci periodi fiscali), non è possibile esercitare alcuna attività lucrativa in Svizzera, nè possedere la nazionalità svizzera. In Italia, il vantaggio principale è costituito dalla mancata tassazione dei redditi di fonte estera, che viene compensata con il prelievo di un’imposta capitaria. Ne possono beneficiare tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, a condizione che siano state assenti dal territorio italiano per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. Questi regimi privilegiati ledono i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, garantiti sia dalla Costituzione elvetica sia da quella italiana, poiché il diverso trattamento impositivo accordato a queste persone non trova un’adeguata giustificazione di natura extra-fiscale nelle Costituzioni. In Europa esistono diversi regimi analoghi: il più antico è stato istituito dal Regno Unito e altri sono previsti, sebbene in forme diverse, in Grecia, Irlanda, Malta e Portogallo. Benché la compatibilità di queste tassazioni privilegiate generi particolari criticità con il diritto euro-unitario, in particolare con il principio di non discriminazione, con il divieto degli aiuti di Stato e con il Codice di condotta sulla tassazione delle imprese, il loro diffondersi ha creato, di fatto, una concorrenza fiscale pregiudizievole all’interno degli Stati membri. È evidente che, al fine di eliminare sia la lesione del principio di uguaglianza sia la concorrenza fiscale dannosa all’interno dell’UE, è necessario adottare una normativa che persegua questa finalità. Una decisione in tal senso è estremamente difficile poiché il Trattato sul funzionamento dell’UE prescrive l’unanimità degli Stati membri per delle modifiche riguardanti la fiscalità diretta. Questa condizione, come è noto, paralizza concretamente la possibilità di contenere questi privilegi fiscali a favore di una determinata cerchia di contribuenti facoltosi. Si impone, quindi, la necessità di modificare il Trattato, nel senso di prevedere la possibilità di introdurre la maggioranza qualificata in luogo dell’unanimità in materia fiscale. In assenza di una tale modifica, la disparità di trattamento dei contribuenti, così come la concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati membri, pregiudicherebbe la politica finanziaria dell’UE, in particolare, avuto riguardo al particolare periodo storico legato alla pandemia derivante dal COVID-19. Un intervento normativo, o quanto meno delle raccomandazioni sotto forma di soft law, sono comunque necessarie per limitare la concorrenza fiscale tra gli Stati membri che sottrae ingenti entrate fiscali agli Stati che ne avrebbero diritto. Questa pubblicazione si indirizza soprattutto a consulenti fiscali che si trovano confrontati con aspetti concernenti la tassazione secondo il dispendio in Svizzera e quella dei neo-residenti in Italia, così come a studenti e a studiosi del diritto tributario comparato.

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