Il domicilio della persona giuridica nel diritto intercantonale

Vorpe, Samuele (2019) Il domicilio della persona giuridica nel diritto intercantonale. Novità Fiscali, 2019 (7-8). pp. 370-374. ISSN 2235-4565

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Abstract

Sentenza TF n. 2C_373/2018 del 31 gennaio 2019; A. AG contro Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e Steuerverwaltung des Kantons Zug; doppia imposizione intercantonale, assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede bucalettere nel Canton Zugo, attività nel settore immobiliare nel Canton Ticino, Zugo non ha diritto al precipuo del 10%. Nei casi di doppia imposizione intercantonale, l’assoggettamento di una persona giuridica è determinato dalla sua sede sociale (criterio formale), vale a dire dove, di regola, sono esercitate la direzione e l’amministrazione, rispettivamente quelle attività di gestione che di solito si concentrano alla sede statutaria. In mancanza di questi elementi, determinante è il luogo della sua amministrazione effettiva (criterio sostanziale), vale a dire dove la persona giuridica ha il suo centro economico e dove la sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale. Se l’attività di direzione è esercitata in più luoghi, decisivo è quello in cui è svolta in maniera preponderante. A meno che la gestione non si concentri nelle mani di una sola persona, che opera in più luoghi senza che la società disponga di personale o infrastrutture specifiche, il posto nel quale si tengono le riunioni del CdA o l’Assemblea generale rispettivamente nel quale vivono gli azionisti non hanno invece rilievo. Nel caso in specie, l’autorità fiscale del Canton Zugo, che ha trattenuto un’imposta pari al 10% del precipuo della A. AG, è tenuta a restituirla alla ricorrente sulla base del divieto della doppia imposizione intercantonale stabilito all’art. 127 cpv. 3 Cost. Questo principio vieta che una persona giuridica venga imposta sulle quote con una percentuale superiore al 100%, considerando che il fisco ticinese – a ragione – l’ha assoggettata illimitatamente, attribuendosi la quota del 100% d’imposizione di utile e capitale e attuando riprese a vario titolo.

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