Nessun diritto al rimborso dell’imposta preventiva in caso di mancata dichiarazione

Vorpe, Samuele (2019) Nessun diritto al rimborso dell’imposta preventiva in caso di mancata dichiarazione. Novità Fiscali (4). pp. 197-201. ISSN 2235-4565

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Abstract

Sentenza TF n. 2C_936/2018 del 9 gennaio 2019, A.A. e B.A. (ricorrenti) contro la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino. Oggetto: imposta preventiva. Ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 20 settembre 2018 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Cantone Ticino (n. 80.2018.23). L’AFC ha informato il fisco ticinese che, da una sua verifica, era emerso che il dividendo versato ai coniugi A. dalla C. SA non era stato dichiarato spontaneamente giusta l’art. 23 LIP e, di conseguenza, a suo dire, l’imposta preventiva era stata rimborsata a torto e andava stornata (artt. 57 cpv. 3 e 58 cpv. 1 LIP). La decisione del fisco ticinese è stata confermata sia su reclamo che su ricorso davanti alla CDT. Contro quest’ultima i coniugi A. hanno interposto ricorso di diritto pubblico al TF, chiedendo che il rimborso dell’imposta preventiva riconosciuto nel 2012 fosse loro confermato nella sua integralità. Secondo i giudici, il contribuente deve annunciare egli stesso il reddito colpito dall’imposta preventiva, risp. la sostanza da cui esso proviene, perché altrimenti perde il suo diritto al rimborso. La procedura di rettifica è disciplinata dagli artt. 57 e 58 LIP. Da un lato, secondo l’art. 57 cpvv. 3 e 4 LIP, l’AFC deve manifestare il proprio disaccordo nei confronti delle autorità cantonali in merito a una domanda di rimborso da loro accolta pronunciandosi entro un termine di tre anni dalla fine dell’anno civile in cui la decisione di rimborso cantonale è passata in giudicato e, dall’altro, secondo l’art. 58 cpv. 1 LIP, l’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva può chiedere a colui che ha beneficiato del rimborso contestato di restituire l’imposta, ma che tale diritto si estingue se non è esercitato, mediante decisione, nei sei mesi successivi alla notificazione della riduzione provvisionale. Nel presente caso, queste disposizioni sono state rispettate delle autorità fiscali. La sentenza impugnata non è però criticabile neanche per quanto attiene all’applicazione dell’art. 23 LIP alla situazione che è stata validamente accertata. In effetti, come osservato dalla CDT, la necessità di un corretto e spontaneo adempimento degli obblighi di dichiarazione costituisce una condizione per il riconoscimento del diritto al rimborso giusta l’art. 23 LIP, cosa che non è, però, ravvisabile nel seguente caso.

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